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Testo dell'iniziativa
Iniziativa popolare federale
«Per un’imposizione individuale a prescindere dallo stato civile (Iniziativa per imposte eque)»
La Costituzione federale[1] è modificata come segue:
Art. 127 cpv. 2[bis]
2[bis] Le persone fisiche sono soggette a imposizione a prescindere dal loro stato civile.
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Art. 197 n. 12[2]
12. Disposizione transitoria dell’art. 127 cpv. 2[bis] (Imposizione individuale a prescindere dallo stato civile)
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L’Assemblea federale emana le disposizioni d’esecuzione dell’articolo 127 capoverso 2[bis] al più tardi entro tre anni dall’accettazione di tale articolo da parte del Popolo e dei Cantoni.
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1 RS 101
2 Il numero definitivo della presente disposizione transitoria sarà stabilito dalla Cancelleria federale dopo la votazione popolare.
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